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DETRAZIONE IVA PER IL PROFESSIONISTA CHE RISTRUTTURA: NON SERVE ESSERE PROPRIETARIO

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno risolto un annoso contrasto di giurisprudenza.

Un’importante svolta per imprenditori e professionisti: il diritto alla detrazione dell’IVA viene esteso anche ai conduttori che ristrutturano immobili non di proprietà. Ecco cosa sapere.



Una sentenza decisiva

Con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno messo fine a un dibattito giurisprudenziale di lunga data, stabilendo che il professionista o l’imprenditore che ristruttura un immobile ha diritto alla detrazione dell’IVA, anche se non è il proprietario dell’immobile, ma semplicemente il conduttore.

Il caso oggetto della sentenza riguarda una ditta individuale che aveva preso in locazione un immobile, investendo circa 300 mila euro per la sua ristrutturazione. L’imprenditore aveva richiesto la detrazione dell’IVA, giustificando la spesa come inerente all’oggetto sociale della propria attività.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione, portando la questione davanti alla Commissione tributaria provinciale (Ctp), che aveva dato ragione all’imprenditore. La decisione era stata confermata in secondo grado e ora resa definitiva dalla Corte di cassazione.


Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite

Il quesito di diritto sottoposto alle Sezioni Unite riguardava la similitudine tra i presupposti necessari per il diritto alla detrazione dell’IVA e quelli per il rimborso dell’IVA.

La questione specifica era se il soggetto passivo, in questo caso un imprenditore che aveva realizzato dei lavori su un immobile di terzi, detenuto in virtù di un contratto di locazione, avesse diritto al rimborso dell’IVA assolta per queste opere, nonostante l’immobile non fosse di sua proprietà.  Andava chiarito, nel dettaglio se il soggetto passivo avesse diritto al rimborso dell’IVA assolta per l’esecuzione di opere su beni altrui di cui avesse la detenzione.

La motivazione della Corte

Uno degli aspetti cruciali che hanno influenzato il verdetto della Corte è stato il carattere armonizzato dell’IVA, soggetta alla disciplina dell’Unione Europea. Tale normativa è orientata a concedere agevolazioni fiscali alle aziende e ai professionisti.

La Corte ha sottolineato che il diritto alla detrazione dell’IVA spetta anche a chi detiene l’immobile in virtù di un diritto personale di godimento, purché esista un nesso di strumentalità tra l’immobile e l’attività svolta.

La sentenza ha chiarito che, secondo l’art. 30, comma 2, lett. c), del dPR 633/1972, la detrazione dell’IVA è concessa non solo in caso di acquisto del bene, ma anche in caso di lavori “ammortizzabili”, che conferiscono un’utilità pluriennale all’immobile. 

La Corte ha adottato un’interpretazione estensiva, evidenziando l’importanza della “strumentalità” dell’immobile ai fini dell’attività imprenditoriale o professionale del soggetto passivo ed ha esteso il diritto di rimborso dell’IVA, confermando che anche i lavori su immobili detenuti per diritti personali di godimento, non solo per proprietà, qualificano per il rimborso se vi è un nesso di strumentalità con l’attività imprenditoriale svolta.

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