COMUNICAZIONE
AI CLIENTI
Gentile Cliente,
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del c.d. “Decreto Sostegni Ter”, avvenuta in data 21.01.2022, ed in particolare alla luce della previsione di cui all’art. 26 del medesimo decreto – in forza del quale, in estrema sintesi, a far data dal 7
febbraio è vietata la cessione multipla dei crediti di imposta (ivi compresi quelli derivanti da sconto in fattura) relativi al Superbonus 110% ed agli ulteriori bonus edilizi, così consentendo una sola cessione da parte dell’impresa agli intermediari finanziari – Casa+ S.r.l. si vede costretta a comunicare quanto di seguito riportato.
In particolare, a fronte della summenzionata misura adottata dal Governo, gli istituti bancari hanno comunicato alle imprese la sospensione nell’acquisizione dei crediti relativi ai bonus edilizi, ciò comportando notevoli criticità nella gestione delle relative pratiche. Alla luce di ciò, stante peraltro il contesto normativo incerto ed in continua evoluzione, Casa+ S.r.l. comunica di essere disponibile ad avviare le opere, nell’ambito del Superbonus 110 % e degli altri bonus edilizi, esclusivamente qualora il cliente finale si impegni personalmente a corrispondere all’impresa l’integrale corrispettivo per i lavori nell’eventualità in cui l’istituto di credito dovesse rifiutare la cessione, previa in ogni caso verifica dell’affidabilità e solvibilità creditizia del cliente eseguita da un ente di fiducia incaricato dall’impresa.
In mancanza, Casa + S.r.l. si vede costretta a sospendere l’avvio di nuovi cantieri sino all’emanazione di eventuali nuove disposizioni normative in virtù delle quali gli istituti bancari accettino di acquisire i crediti ceduti, ciò comportando tuttavia un prolungamento dei tempi – allo stato non quantificabile – e la conseguente impossibilità per l’impresa di garantire il raggiungimento della misura minima pari al 30% dei lavori entro il termine fissato al 30 giugno 2022.
Vogliate, pertanto, manifestare per iscritto e formalmente le vostre esplicite volontà (cioè di farVi carico degli oneri come sopra indicato, oppure di rinunciare all’intervento) entro e non il termine perentorio e tassativo di 3 giorni da oggi. Resta inteso, quindi, che in mancanza di Vostro riscontro formale – da recapitarsi nel termine su indicato – la scrivente società riterrà da Voi prescelta l’opzione della rinuncia all’intervento, con la conseguenza di ritenere, altresì, risolto ogni e qualsivoglia precedente accordo e, quindi, ritenendosi sollevata da ogni onere e responsabilità. In attesa di vostro cortese cenno di avvenuta ricezione e di riscontro – da inviare alla scrivente nel termine sopra specificato – restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e necessità.
Cordiali saluti.